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Martedì 05 Aprile 2011 16:51
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Sanità e Servizi Sociali/Servizi socio-assistenziali
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Permesso di soggiorno: la p.a. può restare inerte?
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 2723 del 28/03/2011
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Sull'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
1. Giudizio amministrativo - In materia di silenzio - Rilascio dell permesso di soggiorno - Azionabilità - Presupposti - Limiti
2. Responsabilità - Civile - Risarcimento danni - Danno da ritardo - Presupposti - Fattispecie
1. E' illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non avendo la Questura concluso il procedimento amministrativo. La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo della Questura costituisce il presupposto per l'immediata tutela avanti al Giudice Amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell'obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla predetta richiesta di permesso di soggiorno. La posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un'esplicita determinazione, del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno è avvalorata dalla disciplina dettata dall'art. 5 co. 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, di cui il ricorrente deduce, fondatamente, la violazione. Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l'interesse all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all'Amministrazione l'obbligo specifico di pronunciarsi. Non può essere invece accolta la domanda diretta all'accertamento della fondatezza della pretesa in quanto ciò è possibile solo in caso di attività vincolata (1) e nel caso di specie, invece, si è in presenza di un'attività discrezionale.
(1) T.A.R Lazio Latina 27-10-2006 n. 1379; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 21-7-2005 n. 1356; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 13-6-2005 n. 3044.
2. Il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita (2) e tale presupposto non sussite quando non sia ancora concluso il procedimento, nella specie per ottenere il permesso di soggiorno, in quanto non vi è alcuna certezza sul suo esito, essendovi condanne penali a carico del richiedente. Ed invero, il permesso di soggiorno non può essere negato soltanto in presenza delle condanne penali di cui all'art. 4 co. 3, D.Lgs. n. 286/1998, ma anche per fatti privi di accertamento penale, purchè l'Amministrazione fornisca un maggiore onere motivazionale per supportare il giudizio di pericolosità sociale (3).
(2) T.A.R. Lazio, sez. I, 22-9-2010 n. 32382.
(3) Cons. Stato, sez. VI, 15-3-2010 n. 1480; Cons. Stato, sez. VI, 24-4-2009 n. 2546.
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N. 2723/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 12080 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12080 del 2010, proposto da:
A. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Rulli, con domicilio eletto presso Giorgia Rulli in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 1;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;
per la declaratoria di illegittimitÃ
del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente il 9/3/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2010, e depositato in data 29 dicembre 2010, l'odierno ricorrente deduce l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza presentata in data 9 marzo 2010, e volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non avendo la Questura di Roma concluso il procedimento amministrativo.
La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo della Questura costituisce il presupposto per l'immediata tutela avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell'obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla predetta richiesta di permesso di soggiorno.
La posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un'esplicita determinazione, del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno è avvalorata dalla disciplina dettata dall'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui il ricorrente deduce, fondatamente, la violazione.
L'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998, in particolare, dispone che "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico" mentre l'art. 2 L. n. 241/1990 statuisce che sia nell'ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio che in quello attivato su istanza di parte "la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso".
Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l'interesse all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all'Amministrazione l'obbligo specifico di pronunciarsi.
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra risulta, pertanto, fondata la dedotta censura di violazione dell'art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo decorso il periodo di tempo entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere all'istanza del ricorrente.
Per quanto sopra argomentato il ricorso deve essere accolto e deve essere quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio rifiuto e, per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l'istanza avanzata dal ricorrente in data 9 marzo 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e va, conseguentemente, ordinato alla medesima di adempiere a tale obbligo.
Non può essere invece accolta la domanda del ricorrente diretta all'accertamento della fondatezza della pretesa in quanto - secondo il costante orientamento della giurisprudenza - ciò è possibile solo in caso di attività vincolata (T.A.R. Lazio, Sez. Latina 27/10/06 n. 1379; T.A.R. Catanzaro I - 21.7.2005 n. 1356; T.AR. Campania, Napoli I - 13.6.2005 n. 3044; ecc.) e nel caso di specie, invece, si è in presenza di un'attività discrezionale.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, la stessa deve essere - allo stato - respinta.
Il danno da ritardo presuppone, infatti, la spettanza del bene della vita (cfr. T.A.R. Lazio sez. I 22 settembre 2010 n. 32382) e nel caso di specie - non essendo ancora concluso il procedimento - non vi è alcuna certezza sul suo esito, tenuto anche conto delle vicende penali che interessano il ricorrente.
Occorre infatti considerare che il permesso di soggiorno - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - non può essere negato soltanto in presenza delle condanne penali di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/98, ma anche per fatti privi di accertamento penale, purchè l'Amministrazione fornisca un maggiore onere motivazionale per supportare il giudizio di pericolosità sociale (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Cons. St, Sez. VI 15.3.2010 n. 1480; 24.4.2009, n. 2546).
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'impugnato silenzio rifiuto - con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 9 marzo 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore - e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;
b) respinge la domanda di risarcimento del danno;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
L'ESTENSORE
Stefania Santoleri
IL CONSIGLIERE
Floriana Rizzetto
Â
Depositata in Segreteria il 28 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)